Beni d’impresa, rinominati i codici tributo per la rivalutazione
Pubblicato il 10 giugno 2014
L’appuntamento per la
rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali è prossimo alla scadenza.
Le imprese dovranno versare entro il 16 giugno la prima rata con un’aliquota pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili, ai sensi di quanto previsto originariamente dalla Legge n.
266/2005 in materia di disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa, da ultimo rivista con la Legge n.
147/2013.
Per l’
affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e conseguente sterilizzazione della riserva costituita si deve invece versare una ulteriore imposta del 10%.
Codici confermati, ma rinominati
In virtù di tale evoluzione normativa l’Amministrazione finanziaria ha semplicemente rinominato i codici tributo già istituiti, a suo tempo, con la risoluzione n. 33/2006, conservando il loro codice alfanumerico.
Pertanto i codici tributo
1811 e
1813, da utilizzarsi in sede di compilazione del
modello F24, assumono la seguente nuova denominazione:
1811
“Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.”
;
1813
“Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.”.
Lo rende noto la
risoluzione n. 60/E/2014.