L’Agenzia delle Entrate, mediante risposta 304/2023, fa luce sull’operazione consistente nella sostituzione di impianti difettosi dopo la campagna di richiamo, senza alcun costo per il cliente, ai fini dell’Iva e della movimentazione dei beni.
Nei fatti, una società opera nel settore degli impianti ed apparecchiature attraverso dealers, che a loro volta rivendono a privati; nel prezzo di vendita è fissato che siano comprese anche eventuali prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi.
L’impresa fa presente di aver posto in essere una campagna di richiamo/prelievo con contestuale sostituzione degli impianti in quanto sono stati ravvisati difetti strutturali degli stessi. Il tutto è avvenuto senza alcun esborso per il cliente e per il dealer.
Si chiede quale comportamento tenere ai fini dell’Iva e della documentazione di accompagnamento dei beni.
In merito al trattamento Iva da osservare nei confronti dei beni sostituiti, la risposta agenziale n. 304 del 24 aprile 2023 va nel senso di considerare l’operazione fuori campo Iva.
Infatti, come affermato nella risoluzione dell’11 novembre 1975, le sostituzioni di parti difettose di un prodotto, se effettuate in esecuzione di un’obbligazione prevista dal contratto, non costituiscono prestazioni imponibili ai fini Iva in quanto “il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni”. Ciò, si precisa, anche se la sostituzione avviene a termini di garanzia decorsi, poiché si tratta di una prestazione dovuta.
ATTENZIONE: Perché l’operiamone sia fuori Iva, è necessario che nel prezzo di vendita originario del prodotto siano ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione.
Da ciò consegue che, essendo operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, non va emessa la fattura.
Al fine di superare la presunzione di cessione, l’Agenzia afferma che va comunque emesso il documento di trasporto del bene da cui risulti l’indicazione “sostituzione in garanzia”.
Infine, per quanto riguarda la procedura di smaltimento o di distruzione degli impianti ritirati, se i beni hanno un valore non superiore a 10.000 euro può essere emessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detto valore, chiarisce l’Agenzia , va calcolato sulla base del prezzo di acquisto.
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