A seguito della richiesta di chiarimenti in merito al beneficio previdenziale derivante dall’esposizione all’amianto, con particolare riferimento all’estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali previsti per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all’amianto – l’INPS, con messaggio n. 4429 del 27 novembre 2018, ha chiarito che i termini del 30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2018, indicati nei suoi messaggi n. 2769 e n. 3329 del 2016, sono da intendersi sostituiti rispettivamente con i termini del 30 novembre 2018 e del 31 dicembre 2020.
Inoltre, il riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 deve intendersi sostituito con il riferimento agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Pertanto, possono accedere al beneficio di cui all'articolo 1, comma 276, della Legge n. 208/2015, i lavoratori individuati dall'art. 1, comma 117, della Legge n. 190/2014 che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda (entro e non oltre il 30 novembre 2018) ed in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2016, 2017,2018, 2019 e 2020.
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