Via libera al beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i 12 dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza (RdC). L'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del RdC e spetta nei limiti di 780 euro mensili. Il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate.
A stabilirlo è il Decreto Interministeriale (MLPS-MEF-Sviluppo Economico) del 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, recante le “Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale”.
Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i 12 dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza (RdC), è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
L'ammontare del beneficio addizionale è decurtato dell'importo eventualmente già erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del RdC, a titolo di incentivo.
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l'avvio delle attività è comunicato mediante modello “COM Esteso” entro 30 giorni dall'inizio della stessa attività.
Per le attività iniziate nei mesi per i quali si è già fruito del RdC e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei 30 giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta.
Fermi restando i requisiti, l'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.
Il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate.
Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello “COM Esteso” per l'accesso al beneficio in parola.
Il beneficio addizionale è erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.
Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi:
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