Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “notizie”, comunica che sul Portale del Reddito di Cittadinanza sono state aggiunte due nuove pagine online, dedicate rispettivamente all’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico delle famiglie beneficiarie del RdC e alle novità apportate alla misura RdC dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un sostegno economico rivolto alle famiglie in favore di ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (in base determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli con disabilità.
Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, la misura dell’assegno viene determinata sottraendo, dall’importo teorico spettante, la quota di RdC relativa ai figli che compongono il nucleo familiare.
I beneficiari del RdC non dovranno presentare alcuna domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico, in quanto sarà l’Istituto Previdenziale ad accreditare direttamente le somme dovute sulla Carta RdC, laddove lo stesso sia in possesso di tutte le informazioni necessarie.
I figli a carico delle famiglie vengono individuati sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e tenendo conto degli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
Qualora l’Inps non sia in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento dell’Assegno, ad esempio sulla composizione e le caratteristiche del nucleo familiare, sarà necessario integrare i dati autocertificandoli tramite la trasmissione in via telematica del modello “Rdc-Com/AU”, come specificato dal messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022.
La trasmissione del modello potrà avvenire tramite il sito istituzionale dell’Istituto Previdenziale, accedendo – previa autenticazione con SPID, CNS e CIE - al servizio “Reddito di Cittadinanza”, o in alternativa, tramite gli Istituti di Patronato.
Il suddetto modello dovrà essere presentato dai nuclei familiari in cui:
Nei nuclei familiari composti da un solo genitore, per ricevere l’intera quota dell’Assegno unico (che altrimenti verrebbe corrisposta al 50%), bisognerà specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore. Per tale motivo, nel modello “RdC-Com/AU” il soggetto dovrà selezionare una delle seguenti opzioni:
L’integrazione del Rdc/AU spettante verrà erogata a partire dal mese successivo alla data di presentazione del modello. Gli esiti saranno visionabili sul sito dell’Inps, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”.
La legge di Bilancio 2022 ha previsto alcune modifiche ed integrazioni alla misura del Reddito di Cittadinanza, di seguito tutte le novità.
Ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile, non potranno essere pignorati i crediti aventi per oggetto i sussidi di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
In caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, bisognerà trasmettere la comunicazione tramite il modello “RdC/PdC-com esteso” il giorno antecedente all’inizio dell’attività e non più entro il termine di trenta giorni dall’inizio della stessa. L’inosservanza di questa nuova tempistica determina la decadenza dal beneficio.
La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’istanza per il Reddito di Cittadinanza dovrà contenere da subito le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (e non più entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio) pena l’improcedibilità della domanda.
L’accettazione delle offerte di lavoro congrue dovrà avvenire sulla base di quattro principi:
Il beneficiario di RdC dovrà accettare almeno una di due offerte congrue (invece di tre).
Diversamente, nei casi di rinnovo, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere accettata la prima offerta di lavoro congrua.
Per quanto riguarda le distanze del luogo di lavoro, bisognerà osservare le seguenti regole:
Il beneficiario che rifiuta un’offerta di lavoro congrua subirà una diminuzione mensile di 5 euro per ciascun mese a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua.
A seguito del secondo rifiuto, la misura sarà revocata (oggi questo accade al terzo rifiuto).
In relazione agli impegni di ricerca attiva del lavoro, è stata introdotta una verifica delle attività svolte con frequenza mensile, presso il Centro per l’impiego.
In assenza di un giustificato motivo, il soggetto che non si presenta agli incontri di verifica decade dal beneficio in questione.
In caso di sottoscrizione del Patto per l’Inclusione sociale è prevista la frequenza almeno mensile e in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà. Anche in tal caso, la mancata presentazione, senza un comprovato giustificato motivo, determina la decadenza dal beneficio.
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