Benefici INPS per esposizione amianto, ampliata la platea

Pubblicato il 01 marzo 2019

Estesa la platea dei lavoratori che possono fruire dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto. Dal 1° gennaio 2019, infatti, sono inclusi anche i lavoratori che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante, possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di 30 anni, utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

La notizia è stata fornita dall’INPS, con la circolare n. 34 del 27 febbraio 2019, che recepisce così le novità contenute all’art. 1, co. 279, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Esposizione amianto, soggetti interessati

I benefici previdenziali spettano agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto di chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale e che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dalle leggi attuali.

Esposizione amianto, platea estesa

Più nel dettaglio possono accedere ai benefici previdenziali per esposizione all’amianto, i lavoratori che - in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro - siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS - siano esse esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria – derogando al disposto dell’art. 1, co. 115, della L. n. 190/2014.

Ora, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 279 include anche i lavoratori che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 29, in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante, possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di 30 anni, utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Esposizione amianto, benefici previdenziali

Il beneficio previdenziale per esposizione all’amianto, regolato dall’art. 1, co. 117 della L. n. 190/2014 (successivamente modificato dall'art. 1, co. 274 della L. n. 208/2015 e dall'art. 13-ter del D.L. n. 91/2017), consiste nella maggiorazione della complessiva anzianità assicurativa e contributiva, nel limite massimo di 5 anni, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell’entrata in vigore della Manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011).

L’agevolazione è fruibile purché la maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata con le previgenti regole, alla predetta legge, avvenga entro il 2020.

Esposizione amianto, decorrenza pensione

Infine, l’INPS precisa che i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in esame non possono avere decorrenza anteriore:

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