Non è ammessa azione di indebito arricchimento per le opere di ristrutturazione compiute su di un immobile sottoposto a pignoramento.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo la domanda di ingiustificato arricchimento proposta da una debitrice già esecutata in una espropriazione immobiliare, nei confronti dell’aggiudicatario dell’immobile staggito, dispiegata per un importo pari al volere delle opere di ristrutturazione su quest’ultimo.
Sul punto la Suprema Corte – con ordinanza n. 12242 del 14 giugno 2016 – ha precisato che non possono qualificarsi senza causa né dar luogo all'azione sussidiaria prevista dagli artt. 2041 c.c. le diminuzioni patrimoniali del debitore, dovute alle sue volontarie condotte di modificazione del bene già oggetto di pignoramento ed in pendenza di processo esecutivo, se non sono fatte valere tempestivamente con gli strumenti propri del processo esecutivo medesimo (opposizione atti esecutivi), in quanto precluse, al di fuori del controllo del giudice ed estranee alle finalità del processo in questione.
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