Vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità: sì a domanda di risoluzione ove sia trascorso un congruo termine per la riparazione richiesta dall’acquirente, senza che il venditore vi abbia provveduto.
La Corte di cassazione ha confermato una decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la richiesta di risoluzione del contratto da parte dell’acquirente di un’autovettura, non avendo parte venditrice provveduto a riparare o sostituire il veicolo in un congruo termine.
E ciò nonostante il deducente si fosse attivato per ottenere, in via stragiudiziale, la sostituzione del bene, negata dalla odierna ricorrente senza una valida giustificazione, pur in presenza di difetti che rendevano l’auto inidonea al suo uso ordinario e senza che i vari tentativi di riparazione inizialmente compiuti si fossero rivelati in grado di porre rimedio ai problemi sorti.
La Suprema corte, con ordinanza n. 22146 del 14 ottobre 2020, ha così rigettato il ricorso promosso dalla parte venditrice, enunciando il principio di diritto secondo cui: “In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l’acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente”.
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