L’aggiudicatario di un immobile in un’asta giudiziaria, non può rifiutarsi di pagare il prezzo di aggiudicazione, adducendo che nell'ordinanza di vendita e nella relativa pubblicità (commerciale e sul web) non fosse stata espressamente indicata l’esistenza di una sentenza di condanna del debitore alla demolizione di parte dell’immobile medesimo.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo il ricorso dell’aggiudicatario di un immobile messo in vendita nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare, che il giudice dell’esecuzione dichiarò decaduto dall'aggiudicazione, per non aver versato il prezzo nel termine fissato.
Inutile, per il ricorrente, dedurre un vizio di vendita, ricorrendo a suo dire un’ipotesi di aliud pro alio o quanto meno pericolo di evizione parziale.
Invero, secondo la Cassazione, la situazione urbanistica dell’immobile posto in vendita e l’esistenza di una sentenza di condanna alla sua parziale demolizione, secondo quanto incontestabilmente accertato nel merito, erano chiaramente evidenziati nella relazione di stima richiamata nell'ordinanza di vendita ed addirittura, copia della sentenza in questione era depositata agli atti del procedimento esecutivo.
La vendita in esame deve dunque dirsi, a parere del Collegio, regolarmente pubblicizzata. E ciò sulla scorta del principio di diritto secondo cui, non tutte le circostanze rilevanti ai fini della individuazione delle caratteristiche del bene offerto in vendita – come l’esistenza di eventuali oneri o diritti di terzi inerenti allo stesso o, in genere, le informazioni comunque rilevanti per la determinazione del suo valore – devono essere dettagliatamente esposte nell'ordinanza di vendita ed indicate nella relativa pubblicità, purché esse siano ricavabili dalla relazione di stima e dal fascicolo processuale, che è onere e diritto degli interessati consultare, prima di avanzare le offerte.
Ma anche a prescindere da dette considerazioni - conclude la Corte con sentenza n. 21480 del 25 ottobre 2016 – nel caso de quo non avrebbe potuto comunque affermarsi l’invocata ipotesi di aliud pro alio, configurabile esclusivamente quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, manchi delle sue qualità essenziali per assolvere la sua naturale funzione economico – sociale, ovvero risulti compromessa la sua destinazione all'uso, considerata elemento determinante per l’offerta di acquisto.
Non sono state infatti dedotte, nella specie, circostanze che possano portare a ritenere l’immobile non idoneo alla sua destinazione.
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