Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il decreto Sostegni bis, convertito in legge, estende alle donne, senza limiti di età, le agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli, con la misura "Più Impresa".
Dunque, l’agevolazione gestita da Ismea, che prima era applicabile solo ai giovani under 41, ora viene messa a disposizione dell’imprenditoria femminile sull'intero territorio nazionale.
Grazie al decreto legge n. 73/2021 (comma 9 dell’articolo 68), convertito dalla Legge n. 106 dello scorso 23 luglio, la norma recante le agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli è allargata alle donne senza limiti di età: nella normativa di riferimento, quindi, laddove è indicato “giovani” si legge ora “giovani e donne” (DM 20 aprile 2021).
L’obiettivo della misura resta confermato quello di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e di ampliare le aziende agricole esistenti condotte da giovani e donne.
La misura agevolativa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e alle donne, che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura e intendono migliorare la competitività della loro impresa.
La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani oppure alle donne, se non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.
In caso di subentro, possono accedere alla misura le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana.
In caso di ampliamento, le imprese agricole devono essere attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.
Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti fino a 1,5 milioni di euro relativi a progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Gli investimenti devono avere una durata variabile dai 5 ai 15 anni.
Nello specifico, sono finanziate le spese:
per lo studio di fattibilità;
relative alle opere agronomiche;
relative alle opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione;
relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
L'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.
La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione: diritti di produzione, animali e piante annuali, lavori di drenaggio, impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, investimenti di sostituzione di beni preesistenti, lavori in economia, impianti e macchinari usati, capitale circolante.
Le agevolazioni che sono ora applicabili anche alle imprenditrici e alle imprese a totale o prevalente partecipazione femminile, risultano composte dal seguente mix:
un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili;
un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento.
Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di euro 200.000.
Le spese effettuate devono essere rendicontate per Stato Avanzamento Lavori (nel numero massimo di 5) al fine di ottenere l'erogazione delle corrispondenti quote di agevolazioni.
L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al 100% del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA. Sono ammissibili:
garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi;
in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
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