Sono datate 13 novembre 2018 le risposte alle principali domande sollevate al Ministero dello sviluppo economico relative al bando “Bando Fabbrica Intelligente, Agrifood e Scienze della vita”.
Nelle FAQ, il MiSE affronta alcuni aspetti rilevanti della nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche:
Fabbrica intelligente;
Agrifood;
Scienze della vita;
la cui disciplina è prevista dal decreto ministeriale del 5 marzo 2018.
Si ricorda che l’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure:
valutativa a sportello, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro;
valutativa negoziale, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.
Per quest’ultima procedura valutativa negoziale, il decreto direttoriale 27 settembre 2018 ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali.
Dal 27 novembre 2018, infatti, le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le proposte progettuali per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d’importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 40 milioni.
Ora, il MiSE interviene a fornire ulteriori chiarimenti circa le agevolazioni concedibili.
Si specifica, al riguardo, che la prima quota delle agevolazioni per il bando “fabbrica intelligente, agrifood e scienze della vita” può essere erogata a titolo di anticipazione solo qualora sia previsto dall’Accordo per l’innovazione. In tale caso l’anticipazione è definita nel limite massimo del 30% delle agevolazioni concesse ovvero per l’intero finanziamento agevolato e viene erogata, in favore di imprese di ogni dimensione, solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.
Le agevolazioni concesse dal suddetto bando sono cumulabili con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo poiché si tratta di una misura di carattere generale, che non rileva ai fini del calcolo degli aiuti “de minimis” né del rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Gli Organismi di ricerca non possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato. Qualora l’Accordo per l’innovazione preveda agevolazioni anche sotto forma del finanziamento agevolato, per gli Organismi di ricerca è concesso un ulteriore contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi nel limite del 3 per cento, in ragione della misura del finanziamento agevolato previsto dall’Accordo, e nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 e delle risorse finanziarie disponibili.
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