Possibile la compresenza nello Stato italiano di una stabile organizzazione di una banca estera e del suo rappresentante fiscale a condizione che la filiale italiana (stabile organizzazione) della banca estera non svolga in Italia attività di custodia dei titoli, per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta, e altre operazioni relative agli stessi.
Lo si apprende dalla risoluzione n. 5 del 16 gennaio 2019, che l’Agenzia delle Entrate ha emanato in risposta ad una complessa istanza di interpello sollevata da una banca inglese, che detiene in conto proprio diversi titoli emessi in Italia dallo Stato italiano o da emittenti italiani (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, strumenti derivati cartolarizzati, quote di Oicvm, ecc.), i quali sono sub-depositati presso un intermediario stabilito in Italia. Inoltre, la banca estera ha anche una stabile organizzazione italiana, non coinvolta nella gestione di tali titoli.
Volendo aderire direttamente al nuovo sistema europeo per il regolamento delle transazioni in titoli Target2-Securities (T2S), la banca vuole modificare il proprio assetto organizzativo, diventando titolare di un proprio conto presso l’istituto di deposito (Monte Titoli), da utilizzare esclusivamente per i titoli detenuti in nome e per contro proprio.
A tal punto, sorge il dubbio dell’istante che chiede all’Agenzia se per adempiere correttamente alle obbligazioni connesse all’imposta sostitutiva e/o ritenuta d’imposta applicabile sui redditi percepiti sui titoli di sua proprietà detenuti presso la stabile organizzazione, possa nominare come proprio rappresentante fiscale un intermediario abilitato residente o stabilito in Italia ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996, anche ai fini dell’articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e delle altre disposizioni elencate; ciò nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia della banca estera.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito il quadro normativo, anche con riferimento alle varie tipologie di investimento effettuabili dalla banca, ricorda come il nostro Legislatore abbia voluto rafforzare, nel tempo, il legame di unicità tra casa madre e stabile organizzazione.
Infatti, nel nostro ordinamento la stabile organizzazione, pur potendo costituire un autonomo centro di imputazione di redditi o evidenziare indici rivelatori della fonte del reddito, non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della casa madre.
Pertanto, ai fini Iva, in presenza di una stabile organizzazione, è espressamente preclusa la possibilità per il soggetto non residente che operi tramite stabile organizzazione di avere contemporaneamente anche un rappresentante fiscale; mentre, ai fini delle imposte sui redditi, il decreto Internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015) ha avvalorato ulteriormente l’unicità tra casa madre e stabile organizzazione apportando modifiche agli articoli 151, 152 e 153 del TUIR.
Tuttavia, vista la elevata complessità delle attività che le norme tributarie richiedono al rappresentante fiscale dell’intermediario non residente, con specifico riguardo agli adempimenti di sostituto d’imposta relativi ai redditi di natura finanziaria, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per la banca estera, di procedere con la nomina di un proprio rappresentante fiscale all’interno del territorio dello Stato italiano.
Conclude la risoluzione n. 5/E/2019 che tale nomina è, però, subordinata ad una condizione: è necessario che la stabile organizzazione italiana della banca estera non svolga in Italia attività di custodia dei titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta.
In tal caso, il rappresentate fiscale presenterà, nel proprio Modello 770, i quadri riferibili al soggetto estero separatamente da quelli concernenti le ritenute e le imposte sostitutive versate per la propria attività di intermediario, indicando il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione italiana.
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