L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 10701 del 7 dicembre 2017, ha fornito un parere ad una sua sede Territoriale in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio alle banche cooperative.
L’art. 4, c. 1, Legge n. 68/1999, inerente i criteri di computo della quota di riserva, esclude i soci di cooperative di produzione e lavoro dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali di legge per determinare il numero di posti riservati ai lavoratori disabili.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 41/2000, aveva già chiarito che il riferimento della citata disposizione doveva intendersi esteso a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti), non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio.
Aggiunge la nota ministeriale che “in riferimento a tale precisazione ministeriale, può notarsi come la stessa si inserisca in una sezione specifica, dedicata alle Cooperative sociali, e non sia perciò riferibile in generale al settore cooperativo, per sua natura estremamente polimorfo”.
Ma le banche di credito cooperativo non rientrano nel novero delle cooperative di produzione e lavoro e - nonostante il perseguimento di finalità sociali, anche evidenziato nello statuto - non rientrano nella categoria delle cooperative sociali.
Stante quanto sopra, la nota prot. n. 10701/17, conclude che l’esclusione di cui all’art. 4, c. 1, Legge n. 68/1999, non riguarda le banche di credito cooperativo.
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