Bancarotta. Responsabilità, seppur minore, anche dell'amministratore senza delega

Pubblicato il 03 novembre 2012 Con la riforma del diritto societario del 2003, ai mutati doveri dei manager di società, in capo ai quali grava oggi il criterio direttivo dell'«agire informato» che ne sostiene il mandato, si sono aggiunti l'obbligo di ragguaglio informativo a carico del presidente del consiglio di amministrazione e la responsabilità dell'amministratore delegato che, periodicamente, è tenuto a dare notizia dell'andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione.

Conseguenza delle nuove incombenze è la responsabilità penale, che ricade in forma più lieve anche sugli amministratori senza delega, ma nella sola ipotesi in cui abbiano ignorato i “segnali di allarme” degli amministratori delegati in relazione alla cattiva gestione e al conseguente dissesto finanziario della società.

La corte di Cassazione – sentenza n. 42519 del 2 novembre 2012 – addebita, perciò, il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta all’amministratore non delegato nel solo caso in cui egli sia rimasto indifferente ai segnali da cui avrebbe potuto desumere perlomeno il rischio che si verificasse l’evento pregiudizievole.
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