Banca, no a informazioni “soft”

Pubblicato il 20 ottobre 2008
Con la sentenza n. 17340 del 2008, la Cassazione è intervenuta a definire gli obblighi dell'intermediario finanziario, precisando che il dovere di fornire un'informazione completa sui profili del rischio non può venir meno o risultare attenuata qualora l'operazione venga direttamente sollecitata dal risparmiatore che aveva già investito in capitali di rischio. E' sempre necessaria un'informazione adeguata in concreto, tale, cioè, da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente. Qualora, inoltre, l'intermediario riceva da un investitore disposizioni su un'operazione non adeguata, lo stesso può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto espresso riferimento alle avvertenze ricevute.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy