Banca, no a informazioni “soft”
Pubblicato il 20 ottobre 2008
Con la sentenza n. 17340 del 2008, la Cassazione è intervenuta a definire gli obblighi dell'intermediario finanziario, precisando che il dovere di fornire un'informazione completa sui profili del rischio non può venir meno o risultare attenuata qualora l'operazione venga direttamente sollecitata dal risparmiatore che aveva già investito in capitali di rischio. E' sempre necessaria un'informazione adeguata in concreto, tale, cioè, da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente. Qualora, inoltre, l'intermediario riceva da un investitore disposizioni su un'operazione non adeguata, lo stesso può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto espresso riferimento alle avvertenze ricevute.