Banca depositaria, il 28,3% dell’attività di controllo è imponibile ai fini Iva
Pubblicato il 18 dicembre 2013
Oggetto della
risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013 è il corretto regime Iva da applicare alle commissioni corrisposte alle banche dalle società di gestione del risparmio (Sgr) per i servizi di attività di controllo e di sorveglianza resi dalla stessa banca depositaria.
Si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia Ue C-169/04 del 4 maggio 2006 ha escluso i servizi di controllo e sorveglianza svolti dalla banca depositaria dal regime di esenzione Iva. Pertanto gli stessi devono essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, anche se molte volte è risultato difficile individuare la quota riferibile all'attività di controllo e sorveglianza nell'ambito di un contratto unico di servizi tra la banca depositaria e le Sgr.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’Abi, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 10 del Dpr n.
633/1972 e dopo aver effettuato una analisi delle attività svolte dalla banca depositaria nei confronti degli Organismi di investimento collettivo del risparmio, ha precisato, con riferimento alla rivalsa dell’imposta accertata, quanto segue.
Per le annualità anteriori al 2013, nell'ambito del corrispettivo unitariamente e indistintamente pattuito per tutti servizi prestati dalla banca, la quota riferibile ai servizi di controllo e sorveglianza, ai quali non è applicabile l'esenzione dall'imposta, in sede di accertamento è quantificabile nella misura del 28,3%. La restante parte è invece riferibile alle altre attività esenti.