Banca depositaria, il 28,3% dell’attività di controllo è imponibile ai fini Iva

Pubblicato il 18 dicembre 2013 Oggetto della risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013 è il corretto regime Iva da applicare alle commissioni corrisposte alle banche dalle società di gestione del risparmio (Sgr) per i servizi di attività di controllo e di sorveglianza resi dalla stessa banca depositaria.

Si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia Ue C-169/04 del 4 maggio 2006 ha escluso i servizi di controllo e sorveglianza svolti dalla banca depositaria dal regime di esenzione Iva. Pertanto gli stessi devono essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, anche se molte volte è risultato difficile individuare la quota riferibile all'attività di controllo e sorveglianza nell'ambito di un contratto unico di servizi tra la banca depositaria e le Sgr.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’Abi, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 e dopo aver effettuato una analisi delle attività svolte dalla banca depositaria nei confronti degli Organismi di investimento collettivo del risparmio, ha precisato, con riferimento alla rivalsa dell’imposta accertata, quanto segue.

Per le annualità anteriori al 2013, nell'ambito del corrispettivo unitariamente e indistintamente pattuito per tutti servizi prestati dalla banca, la quota riferibile ai servizi di controllo e sorveglianza, ai quali non è applicabile l'esenzione dall'imposta, in sede di accertamento è quantificabile nella misura del 28,3%. La restante parte è invece riferibile alle altre attività esenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy