In tema di concessioni balneari, è conforme al diritto europeo la normativa italiana che prevede la cessione gratuita delle opere non amovibili alla scadenza della concessione, anche in caso di rinnovo.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con sentenza dell'11 luglio 2024 (causa C-598/22).
Con la decisione, la Corte UE si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato italiano in merito all'interpretazione degli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
La controversia vedeva coinvolti una società di imprese balneari contro il Comune di Rosignano Marittimo, per quanto riguarda la cessione gratuita allo Stato delle opere non amovibili realizzate sul demanio pubblico marittimo alla scadenza della concessione.
La società gestiva uno stabilimento balneare su demanio pubblico dal 1928 e aveva costruito diverse opere nel corso degli anni. Alla scadenza della concessione, il Comune aveva acquisito tali opere a titolo gratuito, applicando un canone demaniale maggiorato.
La questione verteva sulla conformità alle norme Ue della normativa italiana che prevede la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili alla scadenza della concessione demaniale, anche in caso di rinnovo della concessione, salvo diversa ammissione nell'atto di concessione (normativa contenuta, segnatamente, nel Codice della navigazione italiano).
Il dubbio è stato sollevato con riferimento agli articoli 49, sulla libertà di stabilimento, e 56, sulla libera prestazione dei servizi, del TFUE.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, in primo luogo, è stata considerata ricevibile dalla CGUE.
La normativa italiana - ha spiegato la Corte UE - si applica indistintamente agli operatori economici italiani e a quelli degli altri Stati membri, rendendo potenzialmente rilevante la questione sollevata per il diritto dell'Unione.
Con specifico riferimento alla questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa italiana in contestazione non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea.
La Corte, in primo luogo, ha rammentato che l'articolo 49 TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento.
Ebbene. La normativa italiana, applicabile a tutti gli operatori economici senza discriminazioni basate sulla nazionalità, non ha come scopo quello di disciplinare le condizioni di stabilimento degli operatori economici.
Detta normativa riguarda, piuttosto, le conseguenze della gestione del patrimonio pubblico.
In tale contesto, la cessione gratuita delle opere non amovibili costruite sul demanio pubblico marittimo alla scadenza della concessione, salvo pattuizioni contrarie, rientra nei principi fondamentali del demanio pubblico e non costituisce una restrizione eccessiva alla libertà di stabilimento.
A seguire, la Corte UE ha anche escluso la sussistenza di una violazione dell'articolo 56 TFUE, per quanto riguarda la libertà di stabilimento.
Principio di inalienabilità
E' stato richiamato, in tale contesto, il principio di inalienabilità del demanio pubblico, il quale implica che il demanio medesimo resti di proprietà pubblica e che le concessioni hanno carattere precario e revocabile.
La normativa italiana rispecchia questo principio, prevedendo che le opere non amovibili restino allo Stato alla scadenza della concessione, salvo diversa autorizzazione.
Queste, in definitiva, le conclusioni della Corte di giustizia UE:
"L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione".
La sentenza conferma la validità della normativa italiana in materia di demanio pubblico marittimo rispetto al diritto dell'Unione Europea, specificando che tale normativa non costituisce una restrizione eccessiva alla libertà di stabilimento.
La decisione sottolinea l'importanza del principio di inalienabilità del demanio pubblico e la possibilità di negoziare clausole specifiche nei contratti di concessione.
Sintesi del Caso | Una società gestiva uno stabilimento balneare su demanio pubblico dal 1928 e aveva costruito diverse opere nel corso degli anni. Alla scadenza della concessione, il Comune aveva acquisito tali opere a titolo gratuito, applicando un canone demaniale maggiorato. |
Questione Dibattuta | La conformità agli articoli 49 e 56 del TFUE della normativa italiana che prevede la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili alla scadenza della concessione demaniale, anche in caso di rinnovo. |
Soluzione della CGUE | L'articolo 49 TFUE non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l'occupazione del demanio pubblico e salva una diversa assunzione nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione. |
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