Aziende che non richiedono la CIG, al via gli sgravi INPS

Pubblicato il 22 febbraio 2021

Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’art. 1, co. da 306 a 308, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Aziende che non richiedono la CIG: la disciplina

Al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021, all’art. 1, co. da 306 a 308 la L. n. 178/2020 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i trattamenti integrativi, è previsto il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Si evidenzia che i nuovi trattamenti di integrazione salariale spettano ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Aziende che non richiedono la CIG: a chi spetta l’incentivo?

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo. Ciò considerato, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Possono accedere all’esonero in trattazione i suddetti datori di lavoro privati che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, ossia dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale.

Aziende che non richiedono la CIG: incentivo alternativo

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono richiedere i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario. Al riguardo, l’INPS evidenzia che il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

Aziende che non richiedono la CIG: requisiti d’accesso all’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, ossia:

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