Il divieto di testimoniare sancito a carico dell’avvocato nei confronti del proprio cliente non riguarda i fatti estranei al mandato ricevuto, avvenuti successivamente alla conclusione del mandato medesimo.
In particolare, sia l’articolo 200 del Codice penale sia il Codice deontologico forense stabiliscono che il segreto professionale dell’avvocato vale solo ed esclusivamente con riferimento alle circostanze di fatto apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti il mandato ricevuto.
Così, è legittimo che il legale renda testimonianza su fatti e circostanze apprese una volta concluso il processo in cui difendeva il cliente e dopo aver iniziato una frequentazione amicale con quest’ultimo.
In detto contesto, gli eventuali apprezzamenti sulla personalità dell’ex assistito non costituiscono fatti o circostanze empiriche che ricadono nel divieto del difensore di rendere testimonianza, trattandosi, per contro, di opinioni ed apprezzamenti circa il carattere del cliente, per nulla collegati al rapporto di mandato difensivo precedentemente intercorso tra i due, tanto più che potrebbero essere anche maturati nel successivo rapporto di frequentazione ed amicizia.
Anzi, in queste condizioni deve ritenersi che non esistano le condizioni perché l’avvocato possa opporre il segreto professionale e posse astenersi dal deporre.
E’ sulla scorta di queste considerazioni che le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 22253 del 25 settembre 2017 - hanno annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi, inflitta dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, poi confermata anche dal Consiglio nazionale forense, ad un legale ritenuto responsabile per essere venuto meno ai propri doveri di lealtà a causa della testimonianza resa contro una ex cliente, nell’ambito di un procedimento penale in cui quest’ultima era imputata.
Sotto esame le dichiarazioni concernenti la personalità della donna nonché fatti occorsi dopo la conclusione del rapporto professionale instaurato con la stessa.
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