L’avvocato che aderisce ad una convenzione concernente prestazioni professionali a prezzo irrisorio, ovvero a titolo immotivatamente gratuito in favore di un Ente pubblico, pone in essere una violazione dei precetti deontologici del decoro e della dignità che debbono sempre governare l’esercizio della professione forense.
E’ questo il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense in tre analoghe sentenze (nn. 244, 245, 246) pronunciate il 28 dicembre 2017 e pubblicate sul sito internet del CNF deputato alla deontologia il 22 aprile 2018.
In tutti e tre i casi, il COA di riferimento aveva irrogato la sanzione disciplinare dell’avvertimento ad alcuni professionisti per aver tenuto una condotta contraria all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, con modi non conformi alla correttezza e al decoro, in spregio ai principi costituzionali di cui all’articolo 2233 del Codice civile.
La condotta, in particolare, si era sostanziata nella sottoscrizione, con un Comune, di una convenzione con la quale i legali accettavano, per ogni consulenza ante causa e per il patrocinio di cause davanti al Giudice di pace, un compenso irrisorio pari a 17 euro comprensivo di IVA e CPA, che mortificava, di fatto, la peculiare funzione della professione forense e violava i precetti del codice deontologico.
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