Avvocato responsabile se allunga i tempi per il soddisfacimento del credito del cliente

Pubblicato il 27 luglio 2010
Con ordinanza depositata lo scorso 26 luglio, la n. 17506, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un legale al risarcimento dei danni subiti dal cliente per avere, il primo, attivato una procedura ordinaria, anziché il più veloce procedimento monitorio, al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali dell'assistito, un architetto. 

Per la Corte di legittimità, l'avvocato, nell'allungare senza motivo i tempi di soddisfacimento del credito del cliente, avrebbe violato il dovere di diligenza rispetto all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio della propria attività professionale. In particolare – si legge nel testo della decisione – il danno arrecato al rappresentato era da ravvisare “nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio giustificato dall'abbondante documentazione a disposizione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione ove le controparti avessero proposto opposizione, quindi il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy