Avvocato radiato dall'Albo per bancarotta. Con la nuova legge, niente reiscrizione

Pubblicato il 21 dicembre 2017

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili - confermando la statuizione di secondo grado - ha respinto la domanda di reiscrizione all’Albo professionale, da parte di un avvocato, che era stato in precedenza radiato a seguito di condanna per bancarotta fraudolenta.

Risulta infondata, in proposito, la tesi sostenuta dal legale ricorrente, secondo cui avrebbero dovuto applicarsi le norme, ad esso più favorevoli, del previgente ordinamento professionale forense. Va difatti osservato che, poiché la domanda di reiscrizione è stata presentata nella vigenza delle disposizioni di cui alla Legge n. 247/2012, le stesse, e non le previgenti, trovano applicazione al procedimento di specie, senza che vengano tra l’altro in considerazione aspetti di natura disciplinare previsti nell’invocata disciplina transitoria ex art. 65 medesima Legge.

Non sussistono i presupposti di riacquistata affidabilità

Ebbene, proprio alla luce della nuova legge professionale (art. 17), la Corte Suprema - con sentenza n. 30589 del 20 dicembre 2017 - conferma il giudizio circa l’insussistenza dei presupposti che consentano di ritener riacquistata l’affidabilità del richiedente. E ciò non solo per la gravità del fatto di bancarotta commesso, per il quale venne disposta la radiazione, che di per sé non comporta una perpetuazione della sanzione stessa. A ciò, va infatti ad associarsi un’autonoma valutazione del comportamento successivo dell’istante, rimarcandosi circostanze inerenti al mancato ristoro o restituzione alla parte lesa, considerate indici negativi ai fini del giudizio prognostico circa il recupero dell’affidabilità (dunque, dell’eventuale reiscrizione).

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