Avvocato legittimato al precetto per il recupero delle spese generali

Pubblicato il 20 febbraio 2018

I giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso promosso da un avvocato nell’ambito di un giudizio in cui l’INPS si era opposto ai precetti che il legale gli aveva notificato per il recupero del rimborso cosiddetto forfettario del 10% delle spese generali, in relazione a compensi professionali liquidati in suo favore dal tribunale in più sentenze.

In secondo grado, la Corte territoriale aveva dato ragione all’Istituto di previdenza, sull’assunto che il professionista, a cui l'INPS aveva già liquidato gli importi di cui alle sentenze, ivi comprese quelle a titolo di rimborso di spese di lite, non potesse ottenere un ulteriore pagamento per il titolo dedotto.

Rimborso spetta in via automatica, anche senza espressa menzione 

Contro questa decisione l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione sollevando diversi motivi di doglianza, ritenuti fondati dalla Suprema corte.

In particolare, nell’ordinanza di Cassazione n. 3970 del 19 febbraio 2018, è stato ricordato il principio ripetutamente affermato secondo cui il rimborso delle spese generali spetti all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del dieci per cento, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.

Ne consegue che l'avvocato distrattario è legittimato a pretenderne il pagamento in forza della sentenza da cui discende la liquidazione delle stesse voci e nelle quali deve ritenersi automaticamente compresa quella in discussione; per contro non si può sostenere che sia la parte rappresentata a dover impugnare una sentenza all'interno della quale si ritiene già compresa ex lege la condanna al pagamento della somma a favore dell'avvocato distrattario, a nulla rilevando la sua omessa menzione nel dispositivo della sentenza.

Sì al recupero in via esecutiva senza dover impugnare la sentenza, condizioni

In conclusione, la Corte ha accolto, con rinvio, l’impugnazione avanzata dal legale affermando i principi di diritto secondo cui il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva per reclamare il pagamento del 10% ex articolo 15 della tariffa forense sulla base della sentenza che contiene la condanna alle spese processuali in suo favore senza dover impugnare la sentenza.

In detto contesto – si legge ancora nell’ordinanza - la somma dovuta per il 10% può essere riconosciuta in via esecutiva soltanto laddove la sentenza distingue gli esborsi dai diritti e dagli onorari, venendo altrimenti meno i requisiti della liquidità e della certezza che devono contraddistinguere il diritto di credito che costituisce l'oggetto del titolo esecutivo.

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