L’avvocato che presta la propria attività quale componente di una commissione giudicatrice d’appalto, deve essere liquidato non già applicando le tariffe professionali forensi, bensì secondo la misura stabilita dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo le ragioni di un avvocato, il quale, nominato da un’Azienda sanitaria locale quale membro della commissione giudicatrice di un appalto concorso per la realizzazione di impianti di climatizzazione, aveva chiesto la liquidazione del relativo compenso in base alle tariffe forensi e su parcella vistata dall'Ordine.
Ma la Corte Suprema – con sentenza n. 9659 dell’11 maggio 2016 - ha chiarito che le tariffe forensi sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale, in quanto specificamente riferite a consulenza ed assistenza delle parti in affari giudiziari ed extragiudiziari. Non possono essere applicate, pertanto, solo perché rese da un professionista iscritto all'Albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione mista, i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale.
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