In una nota pubblicata il 23 febbraio 2022, Cassa Forense fornisce informazioni relative alla domanda di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2022, ex art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. L’istanza online, disponibile sul sito web della Cassa, va inviata entro il 30 settembre 2022.
Si tratta dell'esonero che può essere chiesto in presenza dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, Legge 247/2012, vale a dire da:
L'esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere chiesto per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale.
Per la sola ipotesi di maternità/adozione, tuttavia, l’esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo e fino ad un massimo di tre complessivi anche se, nei predetti casi, l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.
Nella nota, l'Ente di previdenza precisa che, per il 2022, le domande di esonero potranno essere presentate dagli iscritti, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2022.
L'inoltro dovrà avvenire esclusivamente mediante l'apposita procedura web, disponibile sul sito della Cassa nella sezione Accesso Riservato.
E' infine precisato che l'esonero non riguarda il contributo di maternità: resta quindi dovuto il pagamento di quanto risulterà in autoliquidazione, all'esito della compilazione del Modello 5/2023, sulla base dell'effettivo reddito netto professionale e volume d'affari iva prodotti nell'anno 2022.
Nelle ipotesi di esonero per malattia o per assistenza a congiunto, i richiedenti, dopo aver inviato domanda online, riceveranno dalla Cassa un apposito modulo da compilare per l’idonea certificazione.
L'ammissione al beneficio - conclude la nota "è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria".
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