Entrano in vigore dal 2 luglio 2024 le modifiche al Codice deontologico degli avvocati in materia di equo compenso.
Il comunicato del Consiglio nazionale forense (CNF) contenente le modifiche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024.
E in base all’art. 3, comma 4 della Legge n. 247/2012, le predette modifiche entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 2 luglio 2024).
La formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico degli avvocati in materia di equo compenso ha ottenuto il via libera definitivo nella seduta del CNF del 23 febbraio 2024.
E' stato recepito, in questo modo, quanto sancito dalla Legge n. 49/2023, che impone ai Consigli nazionali di adottare disposizioni tese ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme.
Il fine della normativa è quello di garantire che gli avvocati ricevano un adeguato compenso per la loro attività professionale e contrastare, allo stesso tempo, il fenomeno delle parcelle troppo basse o addirittura gratuite.
La previsione, come detto, è contenuta nel nuovo articolo 25-bis del Codice, per come elaborato dalla Commissione deontologica del Consiglio Nazionale Forense.
Il relativo testo è stato previamente sottoposto alla consultazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, come previsto dalla legge professionale forense.
A seguire, quindi, l'approvazione in via definitiva, con alcune ultime integrazioni, per come emerse nella menzionata seduta amministrativa del 23 febbraio 2024.
In primo luogo, si dispone che l’avvocato non possa concordare o preventivare un corrispettivo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di equo compenso, non sia:
In caso di violazione di tale previsione, si applica la sanzione disciplinare della censura.
Qualora, poi, l’avvocato stipuli una qualsiasi forma di accordo con il cliente, lo stesso è obbligato ad avvertire per iscritto che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione.
La violazione di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Disposizione | Descrizione | Sanzione |
Corrispettivo giusto, equo e proporzionato | L’avvocato non può concordare o preventivare un corrispettivo che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato secondo i parametri forensi vigenti. | Censura |
Accordo scritto con il cliente | L’avvocato è obbligato ad avvertire per iscritto che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione. | Avvertimento |
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