Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a punto 14 Regole Tecniche Antiriciclaggio a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela e conservazione cui è tenuto il professionista avvocato.
Il documento, emanato nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, rappresenta la conclusione dell’iter iniziato subito dopo l'emanazione del Decreto n. 90/2017 di accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Con quest'ultimo decreto, si rammenta, è stato attribuito ai c.d. “organismi di autoregolamentazione”, ovvero gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, il compito di elaborare regole tecniche di accompagnamento della normativa primaria, al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.
Le Regole predisposte dal CNF riguardano, così, procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.
Insieme ai dettami tecnici è stato elaborato anche un documento con i criteri e le metodologie di analisi e valutazione, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata, corredato dalla modulistica predisposta dal CNF per facilitare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e da alcune linee guida per l’implementazione del nuovo decreto.
Nel testo, sono così specificate le attività professionali soggette alla normativa antiriciclaggio e quelle escluse (regola n. 2).
Tra le attività non soggette sono ricomprese:
Secondo il CNF (regola n. 5), costituiscono, poi, tipologie di clienti a basso rischio:
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