Anche all'avviso di recupero di credito d'imposta è applicabile la disciplina della gradualità dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 15 del Dpr n. 602/1973.
Questo perché gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione.
Al suo primo comma, la norma indicata prevede, letteralmente, che: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati".
Dunque, se è vero che la disposizione in esame è espressamente riferita a imposte, contributi e premi "corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi", mentre nel caso del recupero di crediti d'imposta non si discute dell'entità dell'imponibile, è comunque innegabile che la norma che accorda un credito d'imposta contribuisce a definire l'entità della somma concretamente dovuta dal contribuente, cosicché il diniego o la revoca del credito implicano anche essi accertamento della debenza del tributo.
Ne discende che la ratio sottesa al menzionato articolo - vale a dire il contemperamento delle contrapposte esigenze del Fisco, di celere riscossione dei tributi, e del contribuente, di non anticipare il pagamento di somme che all'esito del giudizio tributario potrebbero risultare non dovute - non può che operare sia con riferimento agli atti di accertamento di imponibile sia con riferimento agli atti di diniego o revoca di un credito d'imposta.
L'art. 15 del Dpr, pertanto, va interpretato estensivamente, includendo nel relativo ambito di applicazione anche la riscossione degli avvisi di recupero del credito d'imposta.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con ordinanza n. 23289 del 26 luglio 2022, pronunciata in rigetto del ricorso con cui l'agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione della CTR nell'ambito di una causa tributaria avente ad oggetto l'opposizione di una cartella di pagamento notificata a una Srl, a seguito di atto di recupero per credito Iva.
E' stata confermata, in definitiva, la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il regime dell'iscrizione a ruolo frazionato in pendenza del giudizio sull'atto prodromico, previsto dagli artt. 15 Dpr n. 602/73 e 68, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 546/1992, trovasse applicazione anche con riferimento all'avviso di recupero dei crediti, essendo, quest'ultimo, assimilabile all'avviso di accertamento.
E che avviso di recupero dei crediti e avviso di accertamento siano sostanzialmente equiparabili è stato ribadito dalla medesima Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 23223 depositata il 25 luglio 2022.
In questo caso, proprio alla luce di tale assimilazione è stato precisato che il termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 è applicabile anche all'avviso di recupero del credito d'imposta, con conseguente illegittimità dell'atto di recupero emesso "ante tempus".
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