Sono in arrivo gli avvisi bonari con la richiesta degli omessi e/o insufficienti versamenti del periodo d'imposta 2016. Si aggiungono alle comunicazioni sulla richiesta documentale, in arrivo anch'esse. Ed ancora, come si sa, le disposizioni di legge prevedono un differimento, a regime, al 20 agosto per i versamenti che cadono dall'1 al 20 di quel mese. Le comunicazioni interessano la dichiarazione dei redditi 2017; riguardano gli errori evidenziati nelle pagine successive, con l'ulteriore indicazione che, se il versamento di quanto dovuto, relativo al 2016, è eseguito nei successivi trenta giorni, il contribuente che ha omesso deve la sanzione ridotta a un terzo - il 10% - oltre agli interessi, utilizzando la delega modello «F24» allegata.
A partire dalla data di arrivo delle cominicazioni, contribuenti e professionisti sono dunque chiamati a intervenire celermente.
Si rammenta che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute - seguendo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In questo caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative addebitate al soggetto passivo d'imposta è ridotto a un terzo; gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Il contribuente può avvalersi dell'assistenza online Civis, della Posta Elettronica Certificata (PEC) o attivandosi con i centri di assistenza multicanale. Può, chiaramente, decidere invece di recarsi presso la sede degli uffici territoriali.
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