Tra pochi giorni, e precisamente dal 1° gennaio 2020, tutti i contribuenti che emettono scontrini e ricevute fiscali, dovranno passare alla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi.
Alla luce delle varie problematiche che si sono verificate a partire dal 1° luglio 2019 quando è entrato in vigore “il primo” obbligo dello scontrino elettronico, è necessario che i soggetti interessati, si attivino facendo le giuste scelte, dotandosi per tempo dei nuovi dispositivi necessari per il nuovo adempimento.
Il legislatore, attualmente, consente agli operatori tre strade diverse, in alcuni casi cumulative. Per la certificazione dei corrispettivi, è possibile installare un registratore telematico (RT), un server RT, o utilizzare il web service delle Entrate.
Nella maggior parte dei casi, la soluzione più semplice, è quella di installare uno o più registratori telematici in quanto viene risolto il problema dell’immediata memorizzazione delle operazioni effettuate, e provvede in automatico alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
La scelta di installare un server RT comporta alcuni limiti oggettivi, e il superamento di specifiche problematiche di processo. In particolare devono essere presenti nell’esercizio almeno tre casse, e operativamente è necessario richiedere ad un revisore una certificazione di processo, che deriva dalla realizzazione di una procedura di controllo interno con certificazione del bilancio.
Come terza ed ultima soluzione, vi è l’utilizzo della procedura web, soluzione utile per chi emette pochi documenti o per chi opera in modo itinerante.
NB! – E’ possibile adottare la procedura web in modo misto rispetto alle precedenti. In particolare, nel caso in cui le attività ambulanti siano occasionali, rispetto ad un’attività svolta solitamente in un esercizio fisico stabile. |
L’esistenza di un collegamento continuo con l’Agenzia delle Entrate, pone dei problemi nella gestione di alcune pratiche tipiche del negozio, come ad esempio, la gestione dei resi, degli annulli, degli omaggi, dello scontrino di cortesia, ovvero la gestione dell’abbinamento tra fattura e scontrino ormai documento commerciale.
Nei casi ad esempio di resi, la problematica si articola in modo differente in base al numero di casse o di negozi presenti, o anche per la presenza di contratti di franchising. In questi casi, il cliente deve sempre avere il documento commerciale da cui si evincono i dettagli dell’operazione, e i negozi con partite Iva diverse pur sotto uno stesso marchio, non potranno gestire l’operazione in automatico, ma bisognerà utilizzare la contabilità ordinaria per rilevare il rapporto tra chi ha venduto originariamente, e il negozio che ha venduto il bene al consumatore finale.
Nell ambito del sistema telematico di trasmissione degli scontrini, si inserisce la cosiddetta “lotteria degli scontrini” il cui avvio è stato posticipato a luglio 2020, per dare agli operatori più tempo per adeguarsi. E’ stata anche eliminata la sanzione da 100 a 500 euro per i commercianti e gli esercenti che non consentono ai clienti di comunicare il codice per partecipare.
La lotteria degli scontrini, istituita dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (articolo 1, commi da 540 a 544), è riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
A tale lotteria nazionale, possono partecipare i consumatori che effettuano acquisti presso esercenti i quali memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
Per partecipare all’estrazione, il consumatore dovrà chiedere all’esercente l’indicazione sul documento commerciale, del proprio “codice lotteria”, (codice da generarsi sul “portale della lotteria”) in alternativa al proprio codice fiscale, così da rispettare le prescrizioni del Garante della Privacy.
I premi della lotteria, per il loro intero ammontare, non concorrono a formare il reddito del vincitore nel periodo di imposta di riferimento, né le somme percepite sono assoggettate a alcun prelievo erariale.
In caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, il consumatore partecipa anche all’estrazione di premi speciali aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e delle Entrate che stabilirà le modalità tecniche per le operazioni di estrazione.
Gli enti non profit, dovranno confrontarsi con i nuovi obblighi in tema di corrispettivi elettronici se sono integrati i requisiti previsti dal D.Lgs. 127/2015.
La disposizione ha introdotto, per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, l’onere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, obbligo che a regime (dal 1°gennaio 2020) diviene generalizzato.
I suddetti adempimenti si estendono anche alle realtà non profit, limitatamente ai ricavi derivanti da attività commerciali che rilevano ai fini Iva, con alcune eccezioni legate alla tipologia di attività svolta e al regime applicabile.
Il decreto del MEF del 10 maggio 2019 prevede alcune ipotesi di esonero per alcune categorie di enti, anche se sono limitate solo alla fase iniziale di applicazione della nuova normativa.
Per il momento sono esclusi dall’obbligo dei corrispettivi elettronici le associazioni senza fini di lucro, le pro-loco e gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991.
Si tratta di uno dei casi di disapplicazione espressamente contemplati dal decreto, anche se tali enti sarebbero comunque rimasti fuori dall’obbligo in quanto per accedere ai benefici della Legge 398, devono avere ricavi inferiori a 400mila euro.
Per le ASD (Associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (Società Sportive Dilettantistiche), l’obbligo di memorizzare e trasmettere elettronicamente i corrispettivi resta per le attività commerciali non connesse a quelle istituzionali, a prescindere dall’opzione o meno per il regime agevolato.
NB! – Bisognerà inoltre valutare attentamente la posizione degli enti che, a seguito della riforma del Terzo settore non potranno più applicare il regime agevolato della Legge 398/1991. |
Il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, meglio noto come Codice del Terzo settore, ha abrogato le norme che estendevano a pro-loco, associazioni bandistiche e filodrammatiche, la possibilità di optare per il sopra citato regime di favore, con efficacia dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea sulle misure fiscali della riforma.
Di conseguenza, a meno della previsione di particolari esoneri, tali enti dovranno sicuramente fare i conti con la certificazione elettronica dei corrispettivi.
Nessun esonero è previsto per gli enti dotati della qualifica di Onlus, per i quali bisognerà guardare al volume di ricavi derivante dalle attività connesse a quelle istituzionali, che potrebbero astrattamente rientrare tra quelle per cui è prevista la trasmissione elettronica dei corrispettivi.
Situazione in parte diversa per gli Ets (Enti Terzo settore) per i quali non sono previsti specifici esoneri, anche se bisognerà attendere un provvedimento per sapere se, a regime, saranno incisi o meno dall’obbligo. Tuttavia gli Ets possono svolgere anche limitate attività commerciali per autofinanziamento, per cui potrebbero ritenersi applicabili le nuove regole.
Anche i soggetti che sono obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, dal prossimo gennaio 2020 avranno un debutto “soft”.
Analogamente come avvenuto per gli operatori interessati dalla prima fase dell’obbligo, scattata lo scorso 1° luglio (ossia quelli con volume d’affari oltre 400mila euro), è prevista una moratoria semestrale per il solo invio telematico dei dati.
L’obbligo si considererà assolto, e non si applicheranno sanzioni, se i dati del mese di riferimento verranno trasmessi alle Entrate entro la fine del mese successivo.
In pratica, la prima scadenza di comunicazione per i nuovi obbligati sarà lunedì 2 marzo 2020, in quanto il 29 febbraio cade di sabato.
La moratoria permetterà alla generalità delle imprese di adeguarsi all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi, attraverso gli strumenti che saranno prescelti tra quelli attualmente disponibili tra registratore telematico (RT), server RT o procedura web delle Entrate.
La moratoria semestrale, analogamente a quanto disposto per il primo avvio (di luglio) dell’obbligo della fatturazione elettronica, solleva dall’applicazione delle pesanti sanzioni e riguarda solo la fase di trasmissione del dato e non anche quella di memorizzazione dell’operazione.
Sempre il decreto crescita della scorsa primavera (D.L. 34/2019), ha modificato il termine a regime. Una volta scaduto il periodo di moratoria, ci sarà tempo per la trasmissione fino al dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione in luogo dei cinque che erano previsti.
Se al momento di chiusura di cassa, si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo il registratore telematico alla rete internet, o copiando il file dei corrispettivi su una memoria esterna e utilizzando l’apposita funzionalità di upload presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Se durante il periodo di moratoria, non si hanno gli strumenti per la trasmissione telematica, è possibile fare riferimento ai canali indicati dalle Entrate.
Nello specifico nel portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia sono stati previsti:
Un’altra via è rappresentata da un sistema di cooperazione applicativa che tramite il web service consente l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo Https o Sftp.
Tali servizi sono utilizzabili direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati che dovranno rilasciare copia della comunicazione.
Per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, le sanzioni previste in caso di invio tardivo non si applicheranno qualora l’adempimento viene effettuato entro il mese successivo a quello in cui è attuata l’operazione
Per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro e soggetti all’obbligo dal 1° luglio 2019, la moratoria scadrà il 31 dicembre, mentre per gli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio scadrà il 30 giugno 2020.
Fino a quella scadenza i nuovi soggetti obbligati che non abbiano ancora adeguato gli strumenti tecnologici, dovranno effettuare la memorizzazione e potranno trasmettere i dati entro la fine del mese successivo; la prima scadenza d’invio è come detto, il 2 marzo 2020
NB! - Il D.L. 34/2019 ha previsto a regime l’invio dei dati in via telematica alle Entrate entro il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione. |
L’Agenzia delle Entrate aveva già preannunciato che sarebbero state inviate entro la fine dell’anno delle “lettere di compliance” agli operatori già interessati dal nuovo obbligo che non hanno provveduto all’invio dei corrispettivi entro le scadenze prefissate da settembre a dicembre. Tali lettere non prevedono sanzioni in questa prima fase, ma serviranno esclusivamente per rendere edotti gli stessi operatori delle correzioni che devono essere apportate allo scopo di far andare a regime il sistema, sollecitando l’invio dei corrispettivi.
Andando nello specifico delle sanzioni, la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.L. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2). La sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La stessa norma prevede che anche qualora non risultino omesse annotazioni, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature telematiche, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la riparazione, con segnalazione del guasto all’Agenzia delle Entrate, è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro. È prevista inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva ovvero quando nel corso di cinque anni, vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.
Alcuni contribuenti restano comunque esclusi dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Il legislatore infatti, con il D.M. del 10 maggio 2019, ha previsto alcune tipologie di esonero che riguarda in particolare tre categorie di operazioni:
Le operazioni di cui al primo punto, sono quelle indicate nell’elenco contenuto nell’articolo 2 del DPR 696/1996. Si tratta di operazioni esonerate dall’emissione dello scontrino cartaceo e quindi, escluse dalla memorizzazione e trasmissione telematica.
Rientrano in questa categoria, ad esempio le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato, le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, le cessioni di prodotti agricoli effettuate dal produttori che operano in regime speciale.
NB! – Si fa presente che i soggetti esonerati possono scegliere di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e trasmetterli all’agenzia. |
I soggetti forfettari (commi 54-89 della Legge 190/2014) sono esclusi dagli adempimenti Iva e dall’emissione delle fatture elettroniche, ma sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e, in assenza di uno specifico esonero, questi devono essere telematici.
Tali contribuenti dovranno confrontarsi, dal prossimo 1° gennaio con il nuovo adempimento, resta però ferma, la possibilità di emettere, in luogo dello scontrino, la fattura.
Si ricorda infatti, che l’articolo 3 del DPR 696/1996, dispone che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l’operazione viene emessa la fattura, documento che risulta obbligatorio se viene richiesta dal cliente.
Nell’ipotesi in cui i contribuenti che applicano il regime forfettario intendano emettere la fattura, come previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, si ricorda che questi sono esonerati dalle disposizioni in materia di fattura elettronica, e possono quindi continuare ad emetterla in forma cartacea.
La legge di Bilancio 2020 tuttavia introduce, un regime premiale per incentivare l'adesione alla fatturazione elettronica, che per i contribuenti in regime forfettario non è obbligatoria.
Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a quattro anni, rispetto ai cinque attualmente vigenti.
Quadro Normativo |
D.Lgs. n.127 del 5 agosto 2015 |
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