E’ illegittimo e va pertanto annullato il verbale di accertamento per eccesso di velocità, laddove non specifichi le ragioni per cui non sia stata possibile la contestazione immediata, specie se si tratti di una strada di percorrenza rettilinea ed il conducente avrebbe potuto essere agevolmente fermato dalla pattuglia di Polizia.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, confermando le ragioni di un conducente – e rigettando le contrapposte argomentazioni del Comune – che si era opposto ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 Codice della strada, rilevata mediante autovelox.
Vero è, chiarisce la Corte con ordinanza n. 27771 del 22 novembre 2017, che in materia di violazione delle norme sui limiti di velocità rilevata a mezzo apparecchiature autovelox - nell’ipotesi in cui esse consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ossia dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento – l’indicazione a verbale dell’utilizzo di tali strumenti esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni. Tuttavia, nel caso in esame, ove il tratto di percorrenza controllato da autovelox era un rettilineo, in linea di principio nulla avrebbe impedito agli organi di Polizia di posizionarsi in modo tale da fermare le autovetture di cui avessero rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti la contestazione.
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