Indicazioni sono fornite dall’Agenzia delle Dogane in merito alla domanda di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n. 504/95 - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi – con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno 2023.
L’informativa prot. 166296 del 27 marzo 2023 dell’Agenzia delle Dogane comunica che, per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo stabilite nel corso dell’anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota normale di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista dall’Allegato I annesso al D.lgs. n. 504/95 è ripristinata in euro 617,40 per mille litri.
In base a quanto detto, la misura del beneficio riconoscibile ai sensi dell’art. 24-ter, comma 1, del D.lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono quelli che svolgono:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
3. l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
NOTA BENE: Il recupero delle accise sul gasolio in parola può avvenire solamente per i veicoli appartenenti alle classi ecologiche Euro V o superiore, così come previsto dal Decreto-legge n. 157/2019, e aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.
L’informativa prot. 166296/2023 dell’Agenzia della Dogane rende noto che la domanda di rimborso per i consumi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023.
Il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023 sono reperibili sul sito adm.gov.it al percorso: Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023.
I soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. presentano la dichiarazione in forma cartacea (ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000) che deve essere riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da trasmettere unitamente alla medesima dichiarazione.
Per la fruizione con F24 va indicato il codice tributo “6740”.
ATTENZIONE: Per la compensazione non valgono le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007; pertanto l’operazione può essere effettuata senza tener conto del limite di euro 250.000.
Gli acquisti del gasolio commerciale devono essere comprovati mediante le relative fatture emesse dal fornitore.
Si ricorda che è sempre in vigore la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso. Sulla base di ciò, si riscontrano delle novità inserite nel quadro A-1 del modello di dichiarazione.
In particolare:
In ultimo, i crediti derivanti dai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili esclusivamente a tale mese di consumo, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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