Autotrasportatori, nuove deduzioni forfettarie 2018

Pubblicato il 17 luglio 2018

Definiti gli importi delle agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori per l'anno 2018.

Con comunicato stampa n. 112 del 16 luglio 2018, il MEF definisce gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, in contabilità semplificata o in ordinaria per opzione.

Stretta sugli importi delle deduzioni forfettarie

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.

Il nuovo importo si riduce così dai 51,00 euro precedenti.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

E vale anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Misura relativa al recupero del contributo al Ssn

E’ confermato, invece, dal Ministero l’importo massimo recuperabile del contributo al servizio sanitario nazionale (Ssn) sui premi di assicurazione.

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018, per ciascun veicolo, fino ad un massimo di 300 euro delle somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il recupero è ammesso in compensazione tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “6793”.

Autotrasportatori, indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Facendo seguito alle indicazioni ministeriali, l’Agenzia delle Entrate – comunicato stampa del 16 luglio 2018 – specifica le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi da parte degli stessi autotrasportatori.

Al riguardo, si precisa che “la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI”.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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