La Consulta ha confermato la legittimità della disposizione ai sensi della quale, in tema di intercettazioni indirette dei parlamentari, il giudice deve chiedere, alla Camera di appartenenza, l’autorizzazione a utilizzare in giudizio, come mezzi di prova, i tabulati telefonici acquisiti a carico di terzi, ovvero di utenze intestate a terzi, venute in contatto con quella del parlamentare.
Con sentenza n. 38 del 6 marzo 2019, in particolare, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della Legge n. 140/2003 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata dal GIP del Tribunale di Bologna per asserito contrasto con l’art. 68, terzo comma, della Costituzione.
Per i giudici costituzionali, il riferimento, nell’appena menzionato terzo comma dell’articolo 68, a “conversazioni o comunicazioni”, induce a ritenere che siano coperti dalla garanzia costituzionale anche i dati ad esse “esteriori”, in quanto “fatti comunicativi” ricavabili da un tabulato.
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