L’INPS con la circolare 8 Luglio 2020, n. 82, comunica gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).
La contribuzione IVS è ottenuta applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nell’apposita “Tabella D”, allegata alla Legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai sensi dell’articolo 7, Legge n. 233/1990, il reddito convenzionale per singola fascia è ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero per il numero di giornate indicate nella sopra citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda. In particolare, per l’anno 2020 il reddito giornaliero è stabilito nella misura di 59,45 euro. Le aliquote di finanziamento da applicare al reddito convenzionale sono state rideterminate dall’art. 24, comma 23, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come si evince dalle Tabelle B e C dell’allegato 1 del precedente Decreto Legge. Le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno in corso sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione di ubicazione ovvero di giovane età, nella misura del 24,00% e comprensive del contributo di finanziamento pari al 2%. Per ogni giornata di iscrizione verrà applicato un contributo addizionale di 0,68 euro, per un massimo di 156 giornate annue, per ciascuna unità attiva. I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto previdenziale, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Per l’anno 2020 la contribuzione annua per le prestazioni di maternità, è di 7,49 euro per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
La contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno in corso, rimane stabilita nella misura annua di: 768,50 euro (per le zone normali) e 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il pagamento dei contributi dovuti deve essere effettuato utilizzando il modello di versamento unificato F24, alle scadenze di seguito riportate:
· 16 luglio 2020
· 16 settembre 2020
· 16 novembre 2020
· 18 gennaio 2021.
L’art. 1, comma 503, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l'esonero del versamento dei contributi per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ad esclusione della contribuzione per maternità e della contribuzione INAIL, nella misura del 100%, ai nuovi iscritti nella Gestione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, effettuate nell’anno 2020, con età inferiore a quarant’anni. L’esonero è concesso per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi di attività.
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