Automezzo in sosta causa incidente sul lavoro. Opera la copertura R.c.a.

Pubblicato il 30 aprile 2015 Con sentenza n. 8620 depositata il 29 aprile 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso presentato da una compagnia assicuratrice, chiamata ad indennizzare un sinistro sul lavoro, occorso durante le operazioni di carico di un cassone metallico con autogru, che a causa di un urto con il braccio meccanico del veicolo, era scivolato ed aveva provocato la morte di uomo.

Investite della questione, le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere in ordine al seguente fondamentale quesito: se l’attività di carico e scarico effettuata da un automezzo - quale quello coinvolto nella presente vicenda - munito, anche in modo permanente, di apparecchiature o attrezzature (come, appunto, il braccio meccanico della gru), siano riconducibili al concetto di “circolazione stradale” o se, al contrario, debbano considerarsi ad esso estranee, per cui, in ipotesi di danni provocati dall’ automezzo nel corso di dette operazioni, non operino le disposizioni di cui alla Legge 990/1969 sulla copertura assicurativa.

In risposta al presente quesito le Sezioni Unite, dopo ampia panoramica giurisprudenziale sul tema, hanno innanzitutto chiarito che per “circolazione stradale ai sensi dell’art. 2054 c.c. non si intende solo il movimento, ma anche la sosta, la fermata e l’arresto dei veicoli.

Per l’operatività della garanzia R.c.a. è poi necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o su area ad essa parificata, delle caratteristiche e le funzionalità che lo rendono tale, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche, il veicolo stesso possa consentire.

Il ricorso in questione va dunque rigettato – ha poi concluso la Corte – perché ricorrono nella specie tutti i presupposti per la garanzia assicurativa ed in particolare: al momento del sinistro la gru si trovava in area pubblica o ad essa equiparata; l’uso che si faceva della stessa corrispondeva all’utilitas propria del veicolo in oggetto; è stata accertata una responsabilità del proprietario/conducente per l’errata manovra del braccio meccanico.
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