Si ritorna alle vecchie scadenze per quanto riguarda l’autoliquidazione INAIL 2019-2020. Infatti, il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata, deve essere eseguito entro il 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio 2020 cade di domenica), mentre il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 è posto al 2 marzo 2020. I contributi associativi, invece, devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020.
Come di consueto, i datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è “902020”.
Le istruzioni operative sono state riepilogate dall’INPS, con un documento pubblicato il 13 gennaio 2020.
Come per gli anni passati, i datori di lavoro possono avvalersi del pagamento rateale, che prevede quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. A tal fine è necessario darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
Le scadenze sono le seguenti:
Chiaramente, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente, risultato pari allo 0,93%.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2020), devono inviare all’INAIL, entro il 17 febbraio 2020, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, co. 6 del Dpr. n. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Sul fronte delle riduzioni del premio assicurativo, si ravvisa una netta diminuzione nel numero degli incentivi disponibili, dovuto soprattutto al rinnovo delle tariffe INAIL che ha ridotto in via generale il premio circa del 30%. Di seguito, si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2019/2020:
Ad esempio, la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari è fissata nella misura del:
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