Pubblicati i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 - contenenti le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e le relative modalità di applicazione - sono giunte anche le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2018-2019.
L’INAIL, con la nota protocollo n. 5453 del 3 aprile 2019, specifica che per quest’anno il calcolo dei premi segue un doppio binario: la rata a saldo 2018, da conteggiare in base alle vecchie tariffe; quella anticipata per il 2019, da computare con le nuove tariffe.
Come in precedenza evidenziato dall’Istituto assicuratore per mezzo della circolare n. 1/2019, per consentire l’aggiornamento delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019. Pertanto, entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:
Al riguardo, il documento di prassi dell’Istituto assicurativo specifica che il predetto termine vale anche per i datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.
Con riferimento alla maggiorazione dei premi, l’INAIL evidenzia che:
Per quel che riguarda il quadro delle riduzioni del premio, vi è da segnalare lo stop della riduzione per il settore edile. Per l’anno 2018, infatti, la riduzione – pari all’11,50% - si applica esclusivamente alla regolazione 2018. In tal caso, le imprese sono tenute a presentare la consueta autodichiarazione all'INAIL entro il prossimo 16 maggio.
Dal 1° gennaio 2019 scompare la riduzione c.d. “cuneo” (ex L. n. 147/2013), che resta applicabile unicamente alla rata di regolazione 2018 dei premi ordinari per le polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e di quelli speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%.
Operativa, invece - sia per la regolazione 2018 che per la rata 2019, nella misura del 45,07% - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.
Da ultimo, alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, co. 1, della L. n. 240/1984, operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del:
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