Nell’ambito della fatturazione elettronica, obbligatoria tra gli operatori privati dallo scorso gennaio 2019, si deve prestare attenzione alla modalità di gestione di due particolari situazioni che riguardano l’autofattura e il reverse charge (inversione contabile).
L’autofattura è un documento con il quale il cessionario o il committente applica l’Iva che grava su una operazione. L’obbligo di emissione del documento ricade sul soggetto che acquista il bene o il servizio e, lo stesso, deve essere annotato sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti.
L’autofattura deve contenere le stesse indicazioni richieste per le fatture ordinarie (quindi, si dovranno prendere a riferimento le informazioni di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/72).
I dati dell’emittente e del destinatario saranno gli stessi e nel documento deve essere specificata l’annotazione “autofatturazione”.
Per quanto concerne il reverse charge, l’obbligo di emissione del documento rilevante ai fini Iva ricade sul cedente/prestatore, mentre il cessionario/committente deve assolvere l’Iva su tale documento attraverso la procedura dell’integrazione, annotando l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e annotando il documento integrato nel registro delle vendite e degli acquisti. Per tali operazioni bisogna sempre tenere conto della non modificabilità della fattura elettronica.
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