L'INPS, con la circolare n. 3 del 3 gennaio 2024, comunica gli importi da corrispondere per l’anno 2024 a titolo di indennità antitubercolari.
L'INPS ricorda che gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88).
Il trattamento minimo INPS è stato aggiornato considerando le percentuali di variazione pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 (provvisoria) e a 8,1% dal 1° gennaio 2023 (definitiva) (decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 20 novembre 2023).
Con la circolare n. 3 del 3 gennaio 2024, l'INPS fa presente gli importi gli importi da corrispondere per l’anno 2024 a titolo di indennità antitubercolari:
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1° gennaio 2023 |
1° gennaio 2024 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati |
€ 14,87 |
€ 15,67 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 |
€ 7,44 |
€ 7,84 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) |
€ 24,78 |
€ 26,12 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) |
€ 12,39 |
€ 13,06 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) |
€ 99,98 |
€ 105,38 |
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