Aumenta l’esonero dei contributi a carico dei dipendenti, pubblicate le istruzioni INPS

Pubblicato il 06 ottobre 2022

Con il messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto previdenziale ha pubblicato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista dal Decreto Aiuti-Bis, che passa da 0,8 punti percentuali, previsti dalla legge di Bilancio 2022, a 2 punti percentuali.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ivi compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti è incrementato di 1,2 punti percentuali, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  

L’esonero contributivo a carico dei lavoratori dipendenti

L’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero contributivo sui contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità.

Le istruzioni operative di fruizione sono state rese note dall’Istituto previdenziale con la circolare 22 marzo 2022, n. 43.

ATTENZIONE: L’art. 20, comma 1, del decreto Aiuti-Bis, ha aumentato la predetta quota di esonero di 1,2 punti percentuali, facendo sì che a decorrere dalla mensilità di luglio 2022 e sino a quella di dicembre 2022, l’esonero applicabile è pari complessivamente a 2 punti percentuali.

Individuazione della retribuzione imponibile

Come evidenziato al paragrafo precedente, l’art. 1, comma 121, individua in 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima mensilità, il valore di retribuzione imponibile che consente l’accesso all’esonero in commento.

Nel caso in cui la tredicesima mensilità sia corrisposta interamente nel mese di dicembre, il predetto limite massimo di imponibile previdenziale opererà distintamente sia per la retribuzione del mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro, sia per la tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese di dicembre, inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.

Qualora, invece, i ratei di tredicesima mensilità vengano corrisposti mensilmente, l’esonero contributivo in argomento troverà applicazione sulla mensilità corrente laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro, e sul rateo di tredicesima mensilità, laddove quest’ultimo sia inferiore o uguale a 224 euro (2.692/12).

Chiaramente nei casi di cessazione infrannuale del rapporto di lavoro l’esonero troverà applicazione sulla quota di tredicesima residua laddove l’importo di 224 euro sopra individuato moltiplicato per i ratei mensili maturati sia superiore a quanto corrisposto al dipendente.

Si noti che la determinazione del massimale di retribuzione mensile deve avere a riferimento il singolo rapporto di lavoro potendo, l’esonero contributivo, trovare applicazione per ognuno di essi sino a concorrenza degli importi sopra evidenziati. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore nel corso del medesimo mese svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale di retribuzione mensile che dà diritto all’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione dovrà essere considerato autonomamente in relazione ai distinti datori di lavoro.

Per quanto attiene le modalità applicative dell’esonero nelle ipotesi di operazioni societarie o di cessione di contratto con passaggio dei lavoratori dipendenti senza soluzione di continuità nel corso del mese, dovendo considerare “unico” il rapporto di lavoro, l’esonero contributivo potrà essere applicato tenendo conto della retribuzione massimale complessiva corrisposta dal cedente e dal cessionario.

Incidenza della quattordicesima mensilità

Come indicato nella precedente circolare INPS n. 43/2022, laddove i contratti collettivi nazionali prevedano l’erogazione di mensilità aggiuntive alla tredicesima mensilità (quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, l’esonero potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato o sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento non ecceda l’importo di euro 2.692.

Ciononostante, nel caso di corresponsione mensile del rateo di quattordicesima mensilità, l’esonero può trovare applicazione solo sulla retribuzione del mese.

Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

Voce retributiva

Importo

Imponibile per esonero

Retribuzione ordinaria

€ 925,06

Si

Ex festività godute

€ 373,27

Si

Festività godute

€ 86,56

Si

Ferie godute

€ 346,22

Si

Rateo quattordicesima

€ 153,28

No

Imponibile IVS

€ 1.884

Imponibile esonero

€ 1.731

Esposizione nei flussi Uniemens

Le modalità di esposizione sul flusso Uniemens fornite con la circolare n. 43/2022, relativamente all’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2022 (0,8 punti percentuali) potranno essere utilizzate sino al mese di competenza settembre 2022.

Ci si riferisce, in particolare, ai valori “L024”, “L025” ed “L026”, rispettivamente relativi alla quota di esonero dei contributi IVS del mese (senza tredicesima mensilità), alla quota di contributi sulla corresponsione intera della tredicesima mensilità (utilizzabile, dunque, solo nella denuncia di dicembre 2022) e alla quota di contributi su tutti gli altri casi di corresponsione di ratei mensili di tredicesima.

Ad integrazione di quanto previsto dalla citata circolare n. 43/2022, gli eventuali arretrati delle quote di 0,8 punti percentuali potranno essere esposte nei flussi di competenza da marzo 2022 a settembre 2022.

Relativamente, invece, all’esposizione del nuovo esonero rivisitato dal decreto Aiuti-Bis, i datori di lavoro dovranno, a partire dal flusso di competenza ottobre 2022, valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> (inserendo la contribuzione piena) della sezione <DenunciaIndividuale>.

L’esposizione dell’esonero spettante dovrà essere valorizzata all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:

Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:

Nulla cambia, invece, per l’esposizione nel mese di dicembre 2022 con riferimento alla corresponsione della tredicesima mensilità. Andrà utilizzato il codice già in uso L025.

Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità, invece:

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115

INPS – Circolare 22 marzo 2022, n. 43

INPS – Messaggio 26 settembre 2022, n. 3499

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