L’INPS, con messaggio n. 201 del 17 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla modifica della durata massima della prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012.
Rammenta l’Istituto che la Legge di Bilancio 2018, al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema previdenziale, ha previsto che per le nuove decorrenze di prestazione di accompagnamento alla pensione in questione, comprese nel periodo 2018-2020 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2020, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2020), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.
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