Atto notificato via Pec Nullo se privo dei requisiti

Pubblicato il 14 febbraio 2017

Stop da parte della Ctp di Savona agli atti di pagamento notificati via Pec sprovvisti dei richiesti requisiti che attestino l’atto come documento informatico ai sensi del dlgs n. 82/2005 oltre che mancanti dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo.

Con due sentenze – nn. 100 e 101 depositate il 10 febbraio 2017 – i giudici della Commissione ligure configurano gli aspetti che rendono valido l’atto, nella specie una intimazione di pagamento, notificato in via telematica.

In sede di contenzioso tributario, una Srl impugnava due avvisi di intimazione per Irpef e Irap presentando una perizia tecnica di parte in cui veniva dimostrato come i documenti inviati in via telematica da parte di Equitalia fossero mancanti di quelle procedure idonee a garantire la “genuina paternità” ed inoltre fossero privi della firma informatica e/o digitale.

Univocità e immodificabilità del documento

La Ctp, che ha totalmente dato seguito alla perizia di parte, ritiene che la disciplina della firma digitale e dei requisiti del documento informatico sia espressa in modo completo nella deliberazione n. 45 del 2009 del Centro nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del presidente del consiglio del 22 febbraio 2013.

Pertanto, i giudici hanno accolto la domanda di annullamento degli avvisi di intimazione, precisando che un documento Pdf notificato via Pec deve essere corredato dei requisiti minimi richiesti dalla legge necessari per tutelare la genuina paternità del documento e la univocità e immodificabilità dello stesso.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy