Stop da parte della Ctp di Savona agli atti di pagamento notificati via Pec sprovvisti dei richiesti requisiti che attestino l’atto come documento informatico ai sensi del dlgs n. 82/2005 oltre che mancanti dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo.
Con due sentenze – nn. 100 e 101 depositate il 10 febbraio 2017 – i giudici della Commissione ligure configurano gli aspetti che rendono valido l’atto, nella specie una intimazione di pagamento, notificato in via telematica.
In sede di contenzioso tributario, una Srl impugnava due avvisi di intimazione per Irpef e Irap presentando una perizia tecnica di parte in cui veniva dimostrato come i documenti inviati in via telematica da parte di Equitalia fossero mancanti di quelle procedure idonee a garantire la “genuina paternità” ed inoltre fossero privi della firma informatica e/o digitale.
La Ctp, che ha totalmente dato seguito alla perizia di parte, ritiene che la disciplina della firma digitale e dei requisiti del documento informatico sia espressa in modo completo nella deliberazione n. 45 del 2009 del Centro nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del presidente del consiglio del 22 febbraio 2013.
Pertanto, i giudici hanno accolto la domanda di annullamento degli avvisi di intimazione, precisando che un documento Pdf notificato via Pec deve essere corredato dei requisiti minimi richiesti dalla legge necessari per tutelare la genuina paternità del documento e la univocità e immodificabilità dello stesso.
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