Attività di gestione dei fondi pensione soggetta a Iva se semplice prestazione materiale
Pubblicato il 30 novembre 2011
Circa il trattamento ai fini Iva da applicare ai servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione forniti da un soggetto esterno che svolge l’attività in outsourcing, l’agenzia delle Entrate emana la
risoluzione n. 114/E/2011, nella quale specifica che l’applicazione dell’imposta va valutata con riferimento al singolo caso e dipende da quanto stabilito nell’ambito del singolo contratto.
Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue in tema di fondi comuni d’investimento (sentenza del 4 maggio 2006), l’Agenzia chiarisce quando la fattura emessa da una società di servizi nei confronti del fondo debba scontare l’aliquota Iva ordinaria e quando, invece, usufruisca dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1 del
Dpr 633/72.
I tecnici del Fisco, nel ribadire l’esenzione dei servizi di “
gestione”, hanno specificato che è irrilevante che tali servizi di gestione amministrativa e contabile siano forniti da un gestore esterno o effettuati internamente, con strumenti elettronici. Ciò che conta è che essi formino comunque un “
insieme distinto, valutato globalmente”, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo.
Ne deriva, quindi, che non possono fruire dell’esenzione i servizi di fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (messa a disposizione di un sistema informatico), che scontano invece l’Iva ordinaria.
Inoltre, è necessario verificare se la responsabilità del soggetto esterno sia limitata alle prestazioni tecniche (imponibili) o si estenda ai servizi specifici ed essenziali, operazioni per le quali è prevista l’esenzione.