Atti di separazione o divorzio tra soggetti stranieri. Esenzione applicabile?

Pubblicato il 10 dicembre 2019

E’ stato pubblicato ieri, 9 dicembre, sul sito del Notariato, un nuovo studio dedicato alla tematica “Il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri”.

Esenzione anche per i rapporti regolati da leggi straniere?

Lo studio n. 148-2019/T è stato approvato dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato lo scorso 17 ottobre.

L’autore dello scritto, in particolare, si interroga sull’applicabilità o meno del trattamento di esenzione dalle imposte per gli atti di trasferimento che avvengano tra stranieri in relazione a separazioni e divorzi perfezionati secondo le regole degli ordinamenti competenti per i loro rapporti personali.

Rispetto a questa materia, ne viene ripercorsa l’evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi amministrativa e sono segnalate le relative prospettive di modifica.

Alla luce di questa disamina, i notai ammettono l’applicabilità, anche per i rapporti di coppia regolati da leggi straniere, del menzionato trattamento di esenzione dalle imposte; questo, dopo aver preso in considerazione le disposizioni concernenti la soluzione della crisi nell’ambito del diritto interno, caratterizzata - viene sottolineato – da un’ampia de-giurisdizionalizzazione.

Partendo da tale disciplina, infatti, lo studio individua gli argomenti utili per fondare l’estensione del regime di esenzione anche ai citati trasferimenti, attratti alla disciplina fiscale italiana.

Per finire, l'elaborato fornisce alcune indicazioni riguardanti l'inquadramento dei trasferimenti in oggetto nel campo delle imposte dirette, concludendo che “la cessione al coniuge separato o all'ex coniuge divorziato appare estranea alle operazioni imponibili di cui all'art. 67 TUIR, in quanto non volta a realizzare un guadagno da “c.d. valorizzazione”, ma diretta a creare i nuovi assetti economici della famiglia”.

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