La risoluzione n. 66/2018 tratta dell’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro disposta per i trasferimenti a favore dello Stato, dall’articolo 57, comma 8, del Testo Unico dell’imposta di Registro (DPR 131/1986).
Si chiede all’agenzia delle Entrate di sapere il trattamento ai fini dell’imposta di registro degli atti di esproprio conclusi da concessionari delegati quando però i beni sono acquisiti direttamente dal Demanio dello Stato.
La norma a cui si fa riferimento stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere a seguito di procedura di esproprio, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato.
Per aversi l’esenzione in parola non è necessario che nei procedimenti di esproprio lo Stato rivesta sia la qualifica di espropriante che quella di soggetto acquirente.
Quindi, anche gli atti di espropriazione (come, ad esempio, decreti di espropriazione per pubblica utilità) attuati dai concessionari delegati, se poi lo Stato risulta essere, immediatamente e direttamente, l'acquirente dei beni espropriati, sono esenti dall'imposta di registro.
Aggiunge la risoluzione n. 66 del 19 settembre 2018 che, per tali trasferimenti, l’esenzione opera anche con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tasse ipotecarie.
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