L'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 del Codice penale – per riparazione integrale del danno - da parte del giudice di merito comporta una positiva ricognizione circa la sussistenza dei presupposti per l'operatività della nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162 ter del medesimo Codice.
In questo contesto, la causa di estinzione del reato in oggetto può essere applicata dal giudice, anche in sede di legittimità, ove ne ricorrano le altre condizioni.
E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con sentenza n. 7763 depositata il 16 febbraio 2018.
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