Aste giudiziarie. Banca dati, in GU le regole di funzionamento

Pubblicato il 01 agosto 2023

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, il Decreto del ministero della Giustizia n. 99 dell'11 luglio 2023, contenente il "regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149".

Tale ultima disposizione - si precisa - prevede che presso il Ministero della giustizia sia istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie, articolata nelle sezioni delle:

La banca dati è tenuta in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

Banca dati aste giudiziarie: le regole del Ministero Giustizia

Nell'ambito di ciascuna sezione, sono inseriti:

Nel decreto ministeriale Giustizia - atteso che i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale - sono stabilite:

Si prevede, in particolare, che i dati siano acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.

Il dato concernente il compenso liquidato al professionista delegato, invece, è inserito in banca dati a cura del cancelliere.

Nelle ipotesi di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati, si prevede che l'inserimento di quelli mancanti sia effettuato a cura del professionista delegato o, se non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura.

Con riguardo all'accesso alla banca dati, si dispone che, per ragioni di giustizia, l'autorità giudiziaria acquisisca i dati inseriti in banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza.

Spetterà, a tal fine, al capo dell'ufficio giudiziario individuare, tra il personale amministrativo, uno o più soggetti a ciò abilitati, fermo restando che sono considerati in ogni caso soggetti abilitati:

Anche il presidente del tribunale o un suo delegato possono accedere alla banca dati, ai fini di vigilanza.

A seguire si dispone che:

Specifiche tecniche: provvedimento entro 9 mesi

Per finire, si prevede che entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento dovrà essere emanato, dietro parere del Garante Privacy, un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati, con indicate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati.

Il Decreto ministeriale entrerà in vigore il 12 agosto 2023.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy