Assunzioni obbligatorie disabili: per l’esonero, autocertificazioni dal 3 ottobre 2024

Pubblicato il 02 ottobre 2024

L’applicativo per la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dall’obbligo di assunzione di disabili per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, c.d. esonero autocertificato, sarà disponibile a far data dal 3 ottobre 2024.

Lo rende il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 15466 del 1° ottobre 2024.

Il documento di prassi, pubblicato nel giorno dell’entrata in vigore del decreto interministeriale dell’11 giugno 2024, fornisce le indicazioni operative per l’applicazione delle novità riguardanti la presentazione dell’autocertificazione e il versamento del contributo esonerativo.

Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio.

Esonero autocertificato da assunzioni obbligatorie: quadro normativo

Fino al 30 settembre 2024 a regolare le modalità operative per l'invio dell'autocertificazione e per il versamento del contributo esonerativo è stato il decreto interministeriale del 10 marzo 2016, chiarite dalle note esplicative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare con la nota del 26 luglio 2016, n. 5113.

A partire dal 1° ottobre 2024, il decreto del 10 marzo 2016 è abrogato e sostituito dal decreto interministeriale dell'11 giugno 2024, pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 5 agosto 2024.

A compendio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 1° ottobre 2024, la citata nota n. 15466/2024.

Esonero autocertificato da assunzioni obbligatorie: datori di lavoro beneficiari

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possano autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità (articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Gli stessi soggetti, per avvalersi dell’esonero, sono tenuti al versamento di un contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non assunto.

A prevederlo è il comma 3-bis all’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Le condizioni necessarie per usufruire di questo beneficio sono:

NOTA BENE: Si ricorda che l’importo del contributo esonerativo è stato adeguato da 30,64 euro a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, per effetto del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 193 del 30 settembre 2021.

Esonero autocertificato: come presentare l’autocertificazione

L’autocertificazione dell’esonero deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la banca dati del collocamento mirato attraverso il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’accesso alla piattaforma richiede l’uso di SPID, CIE o altri strumenti di identificazione previsti dalla legge.

Una delle novità principali introdotte dal decreto è che l’autocertificazione deve contenere tutte le province coinvolte nell’esonero e che non è più possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente per ambiti provinciali diversi.

il datore di lavoro privato è tenuto a dichiarare, nell’autocertificazione, la classe occupazionale complessiva di appartenenza (7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti e 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti), indicando la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale.

Inoltre, per ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare la base di computo; il numero dei lavoratori con disabilità occupati; il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato; la quota di esonero.

ATTENZIONE: Si ricorda che l’autocertificazione va presentata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità.

Esonero autocertificato: come calcolare la quota di esonero

Come disposto dal decreto interministeriale dell’11 giugno 2024, la quota di esonero non può essere superiore:

Per il calcolo del contributo esonerativo e per la compilazione del modello di autocertificazione è disponibile una procedura telematica assistita che determina:

Nel caso in cui non vi siano variazioni nella quota di esonero, il datore di lavoro può continuare a usufruire dell’esonero, semplicemente effettuando il versamento del contributo esonerativo per il successivo trimestre.

Se vi sono variazioni nella quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata entro 60 giorni dal verificarsi della stessa.

Esonero autocertificato: come calcolare la quota di esonero

Un'altra novità significativa riguarda le modalità di pagamento del contributo esonerativo.

A partire dal 1° ottobre 2024, i datori di lavoro che autocertificano l’esonero non dovranno più effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario, come avveniva in passato. Al contrario, dovranno utilizzare un avviso di pagamento generato automaticamente dalla procedura telematica dopo la compilazione dell’autocertificazione.

Questo avviso di pagamento, che copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre, deve essere utilizzato per effettuare il versamento tramite la piattaforma PagoPA.

I successivi versamenti trimestrali devono essere effettuati, utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento, e coprono l’intero trimestre per il quale è stato presentato l’esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo del pagamento tramite PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata valida e l’esonero può essere fruibile.

Il contributo è calcolato convenzionalmente su una base di cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese, indipendentemente dal contratto collettivo applicato ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.

Esonero autocertificato: disposizioni transitorie

Per i datori di lavoro che, al 1° ottobre 2024 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell'11 giugno 2024), già fruivano dell’esonero, è previsto un periodo transitorio.

Questi soggetti sono tenuti a presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, attestando le unità produttive soggette all’esonero in tutte le province interessate.

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.

Tuttavia, è prevista la possibilità di dichiarare, tramite la procedura telematica, la volontà di non avvalersi del regime di continuità, in tal caso l’autocertificazione avrà effetto a partire dal giorno della sua presentazione.

Nel caso in cui un datore di lavoro non presenti la nuova autocertificazione entro il termine stabilito, perderà il diritto alla continuità dell’esonero e dovrà presentare una nuova richiesta secondo le modalità previste dal decreto interministeriale dell'11 giugno 2024.

Esonero autocertificato: sistema operativo dal 3 ottobre 2024

A causa di interventi di aggiornamento delle piattaforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’applicativo per la presentazione delle autocertificazioni sarà disponibile dal 3 ottobre 2024.

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