Domanda di ammissione all’esonero contributivo con il modulo di istanza on-line “ERLI” e conguagli nei flussi UniEmens per i datori di lavoro che hanno assunto donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà.
Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, che rende operativo e fruibile l’esonero in parola.
Con il messaggio n. 2239 del 2024 si completa il quadro regolatorio della misura agevolativa introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) e illustrata dall’Istituto con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024.
Rinviando, per i dettagli, alla citata circolare n. 41 del 2024, sintetizziamo qui di seguito le caratteristiche principali dell’esonero.
Descrizione |
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Periodo di validità |
Triennio 2024-2026 |
Datori di lavoro destinatari |
Datori di lavoro privati |
Lavoratrici agevolate |
Donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del reddito di libertà |
Eventi agevolati |
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Misura |
Esonero 100% contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro annui (666,66 euro mensili, proporzionalmente ridotti in caso di part time) |
Durata |
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Compatibilità con Aiuti di Stato |
Non rientra nella disciplina dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE |
Coordinamento con altri esoneri |
Applicabile dove c'è residuo di contribuzione sgravabile e in assenza di divieto di cumulo per altri esoneri. |
I datori di lavoro privati, in possesso dei requisiti per fruire dell’esonero contributivo, devono inviare domanda di ammissione all’INPS.
La domanda va trasmessa utilizzando il modulo di istanza on-line “ERLI” reperibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti”>.
Il datore di lavoro è tenuto ad indicare nella domanda, oltre ai dati relativi alla lavoratrice assunta, il codice CO del rapporto di lavoro instaurato/trasformato, la retribuzione mensile media (con ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità) erogata nonché l’aliquota contributiva c/ditta oggetto di sgravio.
Se l’assunzione è a tempo parziale, il datore di lavoro deve aver cura di indicare anche la percentuale di part time.
Tale indicazione riveste particolare importanza considerando che l'INPS calcola la misura massima del beneficio autorizzato anche in funzione alla percentuale di part-time indicata nella domanda, misura massima che non potrà essere in nessun caso essere superato in presenza di variazioni in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, o di successiva trasformazione a tempo pieno del rapporto.
Diversamente, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, o di trasformazione in part time, spetterà al datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
L’INPS, una volta verificata la spettanza dell’esonero contributivo e la sufficiente capienza delle risorse per tutto il periodo agevolabile, informa il datore di lavoro dell’esito positivo della domanda con comunicazione in calce al modulo di istanza on-line, individuando l’importo massimo dell’agevolazione fruibile.
La fruizione dell’esonero è ammessa in quote mensili a decorrere dal mese di assunzione e per tutto il periodo spettante, a condizione che il rapporto di lavoro permanga per il periodo agevolato.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile.
A decorrere dal mese di competenza giugno 2024, i datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero devono, in particolare, esporre il beneficio valorizzando nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Per i mesi pregressi, da gennaio 2024 a maggio 2024, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero devono valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, il codice “Y” in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> e, in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>, il codice Agevolazione “VL” con il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Per il recupero del beneficio relativo alle competenze pregresse di aprile e maggio 2024, il cui termine di trasmissione non è scaduto, va inviato il flusso completo.
Per le competenze pregresse il cui termine di trasmissione è invece scaduto va valorizzato, in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>, il codice agevolazione “VR” con il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Tale codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
I datori di lavoro con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica devono compilare, a partire dalla denuncia del mese di giugno 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’UniEmens, valorizzando, in particolare, nell’elemento <CodiceRecupero> il valore “60”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
L’esonero per i mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024) può essere esposto esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
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